Tutti gli adempimenti di gestione di un B&B

Una volta avviato il B&B il gestore ha alcuni obblighi amministrativi da porre in essere periodicamente. Vediamo quali sono per non incorrere in sazioni salate.

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Comunicazione del movimento dei clienti (arrivi e presenze)

Le strutture ricettive sono tenute a comunicare il movimento dei clienti in arrivo ed in partenza e le presenze nelle strutture ricettive ai fini del rilevamento statistico dell’Istat.

Ente di riferimento: Agenzia del Turismo

Come comunicare: on line, attraverso il portale www.rilevatoreturistico.regione.campania.it.

Quando comunicare: tutti i giorni, è possibile comunque inserie i dati a fine mese oppure tramite file di importazione.

Sanzioni previste per chi non comunica: sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2500 euro per ogni mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici.

Importante:

Per problemi inerenti la registrazione al Rilevatore Turistico Regionale o informazioni, si prega di contattare l’Ufficio Statistico dell’Agenzia Campania Turismo. 2 Sig. Gianni Terminiello tel. 0818074033 g.terminiello@agenziacampaniaturismo.it areturcampania@gmail.com

Comunicazione alla Polizia di Stato

Ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S., i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini etc, hanno il dovere di comunicare telematicamente alla Questura le generalità dei propri ospiti. Con il Decreto Legislativo del 7/1/2013 del Ministero dell’Interno è stata resa obbligatoria la trasmissione delle schedine degli alloggiati mediante internet.

Ente di riferimento: Questura di Salerno

Come comunicare: on line, attraverso il portale “alloggiati web” https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/

Quando comunicare: entro 24 ore dall’arrivo del cliente o entro 6 ore dall’arrivo del cliente se lo stesso soggiorna meno di 24 ore.

Sanzioni previste per chi non comunica: E’ possibile arrivare all’arresto fino a 3 mesi ed è possibile ricevere una sanzione accessoria pecuniaria di € 206,00 per ogni comunicazione non effettuata.

Imposta di soggiorno

L’imposta è adottata e gestita dai singoli Comuni. Contattare gli uffici comunali ed i relativi siti internet per verificare tariffe, regolamenti specifici ed informazioni sull’eventuale utilizzo di applicativi per la trasmissione on-line delle dichiarazioni dell’imposta di soggiorno (ad es. Tourist tax).

Ente di riferimento: Comune di Salerno

Come comunicare: on line, attraverso il portale “https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTax/?c=H703”

Quando comunicare: in modalità dichiarativa si può comunicare il totale degli ospiti e dei pernottamenti al termine di ogni trimestre ed enrto il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento. In modalità di defoult invece bisogna comunicare gli arrivi e le partenze ogni giorno. Inoltre alla termine di ogni anno va inviato, sempre attaverso il portale, il modello consuntivo denominato c59.

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione: l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Invio annuale dichiarazione imposta di soggiorno: invio entro la scadenza del 30 giugno.

La compilazione e la trasmissione telematica, comunica il Mef, potrà essere effettuata tramite l’applicativo telematico disponibile nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle entrate.

 

Gestione rischio legionellosi

La valutazione del rischio legionella negli alberghi ed in tutte le altre strutture di accoglienza del pubblico è obbligatorio.

La legionella è un batterio pericoloso naturalmente presente nelle acque e che può provocare infezioni respiratorie più o meno severe per la salute dell’essere umano. Approfondisci.

Comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive

Le strutture ricettive, riguardo la comunicazione dei prezzi, sono soggette alle disposizioni della L.R. 16/2014 (modificata dalla L.R: 22/2016) che stabilisce l’obbligo di comunicare i prezzi entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare dal 1° gennaio dell’anno successivo. Eventuali modifiche ai prezzi già comunicati possono essere applicate dal 1° giugno, ma vanno comunicate alla Regione entro il 1° marzo. Anche nel caso di prezzi invariati, la comunicazione prezzi da inviare entro il 1° ottobre va trasmessa ugualmente. La Regione Campania ha attivato la procedura on-line per la comunicazione prezzi attraverso il sito dedicato “Turismo web”. Per accedere al servizio di comunicazione dei prezzi on line, ogni struttura deve effettuare la registrazione e, dopo aver ottenuto le credenziali, compilare on line la modulistica seguendo la procedura indicata dal sistema, fino alla trasmissione che avverrà direttamente dal portale Turismo web.

 

Ente di riferimento: Regione Campania

Come comunicare: on line, attraverso il portale “Turismo Web” http://turismoweb.regione.campania.it/Public.aspx.

Quando comunicare:  la comunicazione dei prezzi va trasmessa entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. Eventuali modifiche ai prezzi già comunicati possono essere applicate dal 1° giugno, ma vanno comunicate alla Regione entro il 1° marzo dell’anno in corso.

Sanzioni previste: La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive al pubblico dell’autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.000,00.

Importante:

  1. Anche nel caso di prezzi invariati, la comunicazione prezzi da effettuare entro il 1° ottobre di ogni anno va trasmessa ugualmente.
  2. Le strutture ricettive di nuova apertura devono comunicare i prezzi alla Regione prima dell’apertura al pubblico.
  3. La stampa delle tariffe va affissa nei locali della struttura ricettiva e deve essere ben visibile.

N.B. tale procedura non riguarda gli Agriturismi. Per tali strutture rimane in vigore la disciplina della L.R. 15 del 6/11/2008 in cui, all’art. 11 comma 1 lett.a, è prevista la comunicazione delle tariffe al Comune dove ha sede la struttura

Ricevute non fiscali o fiscali

I titolari del servizio di “Bed & Breakfast” senza partita iva sono obbligati a rilasciare alle persone ospitate ricevute, del tipo madre – figlia, indicante i corrispettivi riscossi per il servizio offerto. Tali ricevute, rilasciate in duplice copia, una consegnata all’ospite, l’altra trattenuta dal gestore del servizio, dovranno contenere, tra le altre prescrizioni: – n. progressivo; – data del pagamento; – nome dell’ospite e del titolare comprensivo di Codice Fiscale;

Se la ricevuta ha un valore superiore a 77,47 euro, occorre apporvi una marca da bollo di 2 euro (pena sanzione).

Dal 1 gennaio 2020, per i Bed and Breakfast titolari di partita iva, anche se in regime dei minimi e forfettario, bisognerà rilasciare la ricevuta fiscale tramite strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di credito e di debito.

Per la gestione delle ricevute fiscali elettroniche un Bed and Breakfast potrà:

  • fornirsi di registratore di cassa telematico;
  • usare l’App che l’Agenzia delle Entrate rilascerà a breve;
  • emettere ricevuta fiscale elettronica, gratuitamente, dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

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