Tassa di Soggiorno Cava de Tirreni

Con delibera di Giunta Comunale n.217 del 07/12/2022, sono state determinate le nuove tariffe da applicare con decorrenza 1° febbraio 2023 come di seguito distinte per classificazione delle strutture ricettive. L’imposta è applicata fino ad un massimo di quattro giorni di pernottamenti consecutivi.

L’Amministrazione comunale, nel considerare la vocazione turistica del territorio, ha colto l’opportunità di istituire dall’ 01/01/2013 l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cava de’ Tirreni, al fine di acquisire risorse economiche per finanziare interventi in materia di turismo a sostegno delle strutture ricettive e per garantire adeguati servizi pubblici alla presenza turistica sul territorio, così come previsto dall’art.4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14-03-2011.

Chi è tenuto al pagamento dell’imposta di soggiorno

Entro il termine di ciascun soggiorno, chi pernotta nelle strutture ricettive cavesi è tenuto a corrispondere l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato.

Applicazione nuove tariffe dal 1° febbraio 2023

Con delibera di Giunta Comunale n.217 del 07/12/2022, sono state determinate le nuove tariffe da applicare con decorrenza 1° febbraio 2023 come di seguito distinte per classificazione delle strutture ricettive. L’imposta è applicata fino ad un massimo di quattro giorni di pernottamenti consecutivi.

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Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  • i minori fino al compimento del 12° anno di età;
  • coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  • soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  • i genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  • i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati delle Agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
  • gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Cava de’ Tirreni;
  • gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città, per esigenze di servizio.

le esenzioni sopra elencate devono essere comprovate dal soggetto passivo d’imposta con idonea documentazione e/o autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche.

Obblighi dei gestori

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cava de’ Tirreni sono tenuti:

  • ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
  • a riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come “operazione fuori campo Iva”. Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell’imposta da parte dell’ospite, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione e conservarla per eventuali controlli.
  • a dichiarare telematicamente, collegandosi al portale https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTax/?c=C361, entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun bimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del bimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.
  • ad effettuare il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun bimestre solare nei modi seguenti:
  1. mediante bollettino di conto corrente postale n.1018162931, intestato al Comune di Cava de’ Tirreni – Imposta Soggiorno – Servizio tesoreria;
  2. mediante bonifico bancario : IBAN: IT-60-Z-07601-15200-001018162931;
  3. tramite POS, presso gli sportelli del Servizio Tributi di via Schreiber.

Scadenze presentazione dichiarazione bimestrale e versamento imposta

  • entro il 15 marzo ( dichiarazione e versamento 1° bimestre)
  • entro il 15 maggio (dichiarazione e versamento 2° bimestre)
  • entro il 15 luglio ( dichiarazione e versamento 3° bimestre)
  • entro il 15 settembre ( dichiarazione e versamento 4° bimestre )
  • entro il 15 novembre ( dichiarazione e versamento 5° bimestre)
  • entro il 15 gennaio ( dichiarazione e versamento 6° bimestre anno precedente)

I predetti obblighi dovranno essere ottemperati esclusivamente in modalità telematica mediante accesso al portale https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTax/?c=C361, gestito dalla Società Advanced Systems, a cui rivolgersi per eventuali necessità di assistenza e supporto all’utilizzo, contattando il call center – 081 8427167 – nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

Attività di controllo

Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni periodiche utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione, quali:

invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati.

Sanzioni e interessi

Per l’omesso, ritardato o parziale riversamento dell’imposta riscossa, da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, nonché per violazione degli altri obblighi posti a carico del soggetto gestore dall’art. 7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

Per informazioni

I Settore FINANZIARIO E TRIBUTI – via Corradino Schreiber – telefono 089-682 565

Orario di ricevimento al pubblico:

lunedì e mercoledì mattina dalle 9:00 alle 12:00
martedì e giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00

mail: francesco.sorrentino@comune.cavadetirreni.sa.it
pec: milena.damiano@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

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