Il check-in da remoto per casa vacanze è possibile?
- 06/06/2025
- 16:47
Ecco un riassunto in punti elenco della sentenza del TAR del Lazio sul ricorso n. 1003/2025 promosso dalla Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera (F.A.R.E.):
✅ Oggetto del Ricorso
Impugnazione della Circolare del Ministero dell’Interno del 18.11.2024, che imponeva ai gestori di strutture ricettive l’obbligo di identificare fisicamente gli ospiti.
Contestazione della non conformità all’art. 109 TULPS e alla normativa europea e nazionale.
🧾 Principali motivi di ricorso
Violazione di legge e regolamenti europei: in contrasto con l’art. 109 TULPS, la riforma del 2011 e il regolamento eIDAS 2.0.
Eccesso di potere: aggravio irrazionale degli oneri per i gestori, disparità di trattamento con altri settori (es. autonoleggio).
Lesione della concorrenza: penalizzazione delle locazioni brevi rispetto agli alberghi.
Violazione del principio di legalità: introduzione surrettizia di nuovi obblighi con valore sanzionatorio senza norma primaria.
Violazione del diritto europeo: ostacolo alla libertà di stabilimento e prestazione di servizi (artt. 49 e 56 TFUE).
🧑⚖️ Decisione del TAR
Respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero: la circolare è immediatamente lesiva e quindi impugnabile.
⚖️ Motivazioni dell’accoglimento del ricorso
Contrasto con l’art. 109 TULPS:
La circolare reintroduce obblighi (es. verifica identità in presenza) eliminati dalla riforma del 2011, violando lo spirito di semplificazione normativa.
Inefficacia dell’obbligo ai fini di sicurezza:
L’identificazione fisica non garantisce che l’alloggio non venga usato da soggetti terzi non identificati.
Non si spiega perché strumenti alternativi come l’identificazione da remoto non siano sufficienti.
Violazione del principio di proporzionalità e carenza di istruttoria:
La misura non è né necessaria né giustificata: si invoca genericamente l’aumento delle locazioni brevi e il Giubileo, senza dati concreti.
📌 Conclusione
Il TAR accoglie il ricorso e annulla la circolare del 18.11.2024.
Condanna il Ministero dell’Interno e la Prefettura al pagamento di € 2.000,00 per spese legali più accessori di legge.
Con questa decisione, il TAR ha confermato la legittimità dei sistemi di check-in da remoto, sempre più utilizzati nel settore extralberghiero, e ha evidenziato l’importanza di misure equilibrate che non penalizzino ingiustamente le attività di locazione breve.
«Si tratta di una sentenza di grande rilievo – dichiara F.A.R.E. – che tutela centinaia di migliaia di microimprenditori e famiglie impegnate nell’ospitalità extralberghiera. È un importante riconoscimento del diritto a operare nel rispetto delle norme, della semplificazione amministrativa e della parità di trattamento».